IN COSA CONSISTE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. La firma non dovrà essere più
autenticata. L’autocertificazione sostituisce i certificati: non si è più obbligati a presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione è obbligata ad accettarle, e si riserva la possibilità di controllare e verificare in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi la veridicità del loro contenuto. Ci sono rari casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui si è obbligati ad esibire i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.
QUALI TIPI DI DICHIARAZIONI E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE?
E’ possibile “autocertificare”:
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
- lo stato di famiglia
- l’esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
- situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato.
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ecc.
- di non aver riportato condanne penali
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
Le suddette dichiarazioni non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera “A” descritta in precedenza) possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. E’ possibile ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non potrà contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe che configurano una procura. Nel caso risulti necessario il controllo della veridicità delle dichiarazioni qualora gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiederà direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In tal caso, ai fini di velocizzare il procedimento, l’interessato potrà trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In tal caso l’interessato dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
DOVE SI PUO’ UTILIZZARE
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà si possono utilizzare solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Si possono inoltre utilizzare nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si possono utilizzare nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
COME FUNZIONA
Ci si può avvalere dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, compilando anticipatamente il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quel che concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto concerne la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un documento di identità personale valido, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
SOTTOSCRIZIONE, AUTENTICA DELLA FIRMA E IMPOSTE DI BOLLO
La legge istitutiva dell’autocertificazione, prevedeva che l’autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l’emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l’obbligo dell’autocertificazione della firma rimane solo per la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” qualora la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo dovrà essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l’uso dell’atto è esente, per legge, dall’imposta. (Principali usi che giustificano l’esenzione dall’imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione alle liste di collocamento, ecc.
AUTOCERTIFICAZIONE CONSENTITA
- Nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti Politici
- Esistenza in Vita
- Nascita del figlio
- Morte (relativo al decesso di coniuge, ascendente o discendente)
- Posizione agli effetti militari
- Iscrizione in albi o elenchi
- Stato di Famiglia – Numero membri nucleo familiare
- Titolo di studio
- Qualifica professionale
- Esami sostenuti
- Titolo di specializzazione
- Titolo di abilitazione
- Titolo di formazione
- Titolo di aggiornamento
- Titolo di qualifica tecnica
- Situazione reddituale
- Situazione economica
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi(con indicazione dell’ammontare corrisposto)
- Possesso e numero di codice fiscale
- Possesso e numero di partita IVA Possesso di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria(inerente all’interessato)
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato con indicazione della categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche
- Qualità di rappresentante di persone giuridiche
- Qualità di tutore
- Qualità di curatore
- Qualità simili (al tutore e al curatore)
- Iscrizioni presso associazioni
- Iscrizioni presso formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Assenza di condanne penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati di diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Altre dichiarazioni
Scarica il modulo per l’autocertificazione in pdf