I legittimari e le quote spettanti

I legittimari e le quote spettanti

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L’art. 536 c.c. ci illustra chi sono i
legittimari:  analizziamoli nella tabella sottostante.

 

categorie di legittimari

 il coniuge, i figli, gli
ascendenti legittimi

Sono queste le persone che non possono essere private di una
parte dei beni del defunto, ma quanto spetta loro di tali beni?

Vediamolo, nei grafici seguenti:

1.

esistenza di un solo figlio

( art. 537 c.c. comma 1)

i_legi1

2.

esistenza di più figli

( art. 537  c.c. comma 2)

i_legi2

3.

esistenza dei soli ascendenti

( art. 538 c.c. )

i_legi3

4.

esiste solo il coniuge

( art. 540 c.c. )

i_legi4

5.

esistono il coniuge e un figlio

(art. 542 c.c. comma 1)

i_legi5

6.

esistono il coniuge e più figli

(art. 542 c.c. comma 2)

 i_legi6

7.

esistono solo il coniuge e gli ascendenti senza figli

(art. 544 c.c.)

 i_legi2

In merito alla posizione del coniuge, dobbiamo specificare due
importanti precisazioni:

in primis al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti  di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti, però, non vanno a gravare sulla porzione di legittima, ma sulla porzione disponibile  e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Dobbiamo poi analizzare la posizione del coniuge separato;

l’art. 548 c.c. equipara la posizione del coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, a quella del coniuge non separato.

Se, poi, al coniuge separato è stata addebitata la separazione, gli
potrà spettare un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie, se godeva degli alimenti da parte del coniuge deceduto.

 

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